SULLA PROPONIBILITA’ DELL’AZIONE COLLETTIVA

SULLA PROPONIBILITA’ DELL’AZIONE COLLETTIVA L’azione collettiva è proponibile in sede civile, amministrativa, tributaria. A titolo esemplificativo, in sede civile, si indicano le materie interessate: D.Lgs. 20 dicembre 2009,n.198: “Attuazione dell’art.4 della L. 4 marzo 2009,n. 15, in materia di ricorso per l’efficienza delle amministrazioni e dei concessionari si servizi pubblici”; delibera n.173/07/CONS:” Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvate con Delibera 173/07/CONS,. Testo coordinato con le modifiche apportate dalla Delibera n.95/08/CONS e dalla Delibera 502/08/CONS”; D.Lgs 2 agosto 2007, n.146: “Attuazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive 84/450/CEE, 97/7/CE,98/27/CE,2002/65/CE, e il Regolamento (CE), n.2006/2004”; D.Lgs 2 agosto,2007,n.145: “Attuazione dell’articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole”; Delibera n. 664/06/CONS:” Adozione del regolamento recante disposizioni a tutela dell’utenza in materia di fornitura di servizi di comunicazione elettronica mediante contratti a distanza”; D.lgs, 6 settembre 2006,n.206 ( cd. “Codice del Consumo”); Allegato A alla delibera n. 179/03/CSP del 24 luglio 2003:” Direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell’articolo 1,comma 6, lettera b), numero 2, della Legge 31 luglio 1997,n.249”; Legge 29 marzo 2001, n.135: Riforma della legislazione nazionale del turismo”; Direttiva Regolamento CE 17 giugno 2008, n.593/2008 :”Sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma 1)” ; Direttiva 23 aprile 2008, n.2008/48/CE: “relativa ai contratti di credito ai consumatori, che abroga la direttiva 87/102/CEE)”; Regolamento CE N.261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 febbraio 2004: “regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento CEE n.295/91”; Direttiva 14 gennaio 2009, n.2008/122/CE:” Tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio”. Allo stato la legge sull’azione collettiva preclude l’azione di classe per gli illeciti extracontrattuali ammettendola esclusivamente per i diritti contrattuali dei consumatori ed utenti, escludendo le categorie di danneggiati che sorgono per fatti illeciti altrui (es. inquinamento di una falda acquifera, dell’aria, del suolo o per i danni causati a seguito di esposizione a materiali cancerogeni ed i lavoratori dipendenti di un’azienda. Quanto al diritto ambientale emerge una spiccata lacuna in merito alla riferibilità degli interessi in capo alla persona nella duplice dimensione individuale e collettiva, così come previsti dalla nostra Carta costituzionale; infatti, in tema di ’inquinamento ambientale, assume rilevanza sia la lesione al bene della vita del singolo, sia il danno nell’ambito squisitamente collettivo, ossia laddove, in realtà, si svolgono le attività di gruppi danneggiati nella propria generalità. A riguardo il Tribunale di Roma, con due diverse ordinanze depositate il 2 maggio 2013 relative ad azioni proposte da cittadini molisani nei confronti dei Comuni di Petacciato e di Montenero di Bisaccia, ha lasciato intravedere una significativa apertura in materia di tutela ambientale, poiché, per la prima volta, sono state ritenute ammissibili le azioni condanna alla restituzione per tutti gli utenti del servizio, in dipendenza della non possibilità di fruire del servizio idrico per i mesi di dicembre 2010 e gennaio 2011. In tale decisione i Giudici aditi hanno statuito che dovessero inclusi nella classe, e, potessero aderire all’azione, tutti i soggetti titolari di un contratto di somministrazione idrica con i Comuni premenzionati; in tal modo è stata assicurata l’effettività dello strumento di tutela di cui all’art.140 bis C.P.C., sancendo che l’azione collettiva ben può essere promossa nei confronti della P.A., non solo nell’ipotesi in cui eserciti attività imprenditoriale, bensì anche quando , direttamente, la medesima eroghi un pubblico servizio di erogazione dell’acqua, poiché in detto rapporto il Comune convenuto agisce “iure privatorum” e non quale esercente funzioni pubbliche. Per questo l’attività svolta dalla P.A. ha natura di diritto privato e, nei rapporti tra utente ed erogatore del servizio, il primo è titolare di un diritto soggettivo, dimodochè , nella fattispecie,non rileva che le tariffe siano determinate con atto “autoritativo”, per cui le tariffe,una volta emesse, acquistano la veste di elementi necessari ed obbligatori del contratto. Infatti la fattispecie in parola non ricade , come obiettato dai Comuni resistenti, nella previsione di cui al d.lgs. 198/2009, attuazione della l. 4 marzo 2009 n.15 in tema di efficienza della P.A., poiché la “class action” di cui al codice del consumo modificata dall’art.8 d.l. 1/2012 convertito in legge 27/2012, va distinta da quella di cui alla l.15/2009 e d.lgs. 198/2009 attuativo della riforma , in quanto la prima si riferisce alle lesioni dei diritti degli utenti in sede contrattuale ed extracontrattuale, mentre la seconda (i marca pubblicistica) involge il rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione. Il Tribunale adito, nel merito, rileva come lo stesso ente erogatore aveva segnalato la non conformità a taluni parametri di legge di campioni d’acqua prelevati lungo gli impianti dell’acquedotto, ragion per cui il Comune, agendo a tutela della salute pubblica, aveva vietato “ l’uso e consumo dell’acqua a scopo potabile, in particolare , l’uso dell’acqua come bevanda e per la preparazione dei cibi”; conseguentemente, anche in assenza di responsabilità del Comune in ordine ai fatti allegati dai ricorrenti, lo stesso veniva condannato alle restituzioni , ex art.140 bis C.P.C., per non avere le parti attrici fruito totalmente del servizio idrico per il periodo indicato. In sede amministrativa l’azione collettiva è caratterizzata in questi termini: a) per quel che concerne la legittimazione attiva, l’art.1 comma 4 del d.lgs.198/2009 richiama la nozione di “interessi diffusi”, i quali esprimono una tensione super-individuale a un bene a fruizione collettiva che non presuppone, necessariamente, un collegamento con una posizione giuridica o con un rapporto preesistente: infatti l’essere persona, di per sé, rende partecipe il singolo dell’interesse alla tutela ed al godimento dei beni ambientali. Gli “ interessi diffusi” esprimono “ gli interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralità di utenti e consumatori” che rinuardino sia i singoli aventi un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridica tutelata, sia le associazioni e i comitati che intendano adeguatamente tutelare gli interessi dei propri associati). In questa materia diversamente da quella dei consumatori o della tutela dell’ambiente non si è voluto circoscrivere l’ambito di legittimazione ad un elenco di utenti, rappresentativi degli interessi collettivi dei cittadini, allo scopo di allargare lo spazio della garanzia attribuita ai medesimi, ogniqualvolta gli interessi in gioco siano “rilevanti ed omogenei”; b) l’oggetto del ricorso verte in tema di “violazione degli standard qualitativi ed economici stabiliti, per i concessionari di servizi pubblici, dalle autorità preposte alla regolazione ed al controllo del settore e, per le pubbliche amministrazioni, definiti dalle stesse in conformità alle disposizioni in materia di performance contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009,n.150” ( violazioni di prescrizioni cogenti presenti all’interno delle carte dei servizi , intesi quali documenti che illustrano tutti quei servizi erogati da una amministrazione pubblica e che obbligano tutti i componenti di essa all’osservanza di determinati comportamenti e standard di prestazione, la cui trasgressione dà adito all’ingresso di un’azione di classe); c) la giurisdizione è attribuita in via esclusiva al giudice amministrativo (ex art.33 d.lgs. 80/1998), permettendo, così, l’esercizio di un pieno controllo di funzionalità sull’operato della P.A.; d) in contrasto con il principio della derogabilità della competenza territoriale propria del diritto amministrativo, le questioni di competenza sono rilevabili anche d’ufficio; e) con la propria decisione il giudice amministrativo ordina alla P.A. di porre rimedio alla violazione accertata “entro un congruo termine”, sicchè il persistente atteggiamento “negligente” dell’ amministrazione dà ingresso al giudizio di ottemperanza (art.27, comma 1 R.D. 1054/1924) il quale attribuisce al giudice amministrativo una giurisdizione esclusiva con poteri di sindacato pieno e sostitutivo nei confronti dell’azione amministrativa. In sede tributaria, la Cassazione Sezione Tributaria con sentenza n.44490 del 22/02/2013, ha considerato rituale la proposizione di un unico ricorso cumulativo da parte di diversi contribuenti contro gli avvisi di accertamento aventi ad oggetto un’identica questione ( la fattispecie verteva in tema di avvisi di accertamento per il rilassamento degli estimi catastali, il cui procedimento, avviato dalla locale Agenzia del Territorio a richiesta del Comune di Lecce, aveva costituito un aggravio, in tema di oneri e tributi, per tutti i proprietari di immobili interessati). Nella sentenza in questione i Giudici di legittimità hanno ritenuto applicabile, pure nel rito tributario, l’art.103 c.1 C.P.C, nella parte in cui dispone che “più parti possono agire o essere convenute nello stesso processo, quando tra le cause che si propongono esiste connessione per l’oggetto o per il titolo dal quale dipendono oppure quando la decisione dipende, totalmente o parzialmente, dalla soluzione di d identiche questioni.”. Ad avviso del Supremo Collegio è riscontrata la “legittimità del ricorso congiunto proposto da più contribuenti, anche se in relazione a distinte cartelle di pagamento, ove abbia ad oggetto, come evincibile nella specie del contenuto dell’atto introduttivo integralmente riportato in ossequio al principio di autosufficienza, identiche questioni dalla cui soluzione dipenda la decisione della causa”. La proponibilità del ricorso di classe comporta un sensibile risparmio per i contribuenti in ordine alle spese legali, ma non in ordine al pagamento per ogni atto impugnato in ragione del contributo unificato tributario (cfr. Direttiva Ministero dell’Economia e delle Finanze del 14 dicembre 2012 (prot.n.20120). In precedenza la Corte di Cassazione Sezione Tributaria con sentenza n.21955 del 27 ottobre 2010 aveva ritenuto ammissibile la “class action” nel processo tributario sulle orme dello stesso principio enunciato dalla Corte di Cassazione Sezione Prima con la sentenza n.171 del 02 luglio 1990. A questo punto si formula un modello di adesione all’azione collettiva che,previa indicazione delle rispettive parti e specificazione dell’oggetto del contendere, può essere impiegato per ogni ricorso nella materia che qui occupa.

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